La prima definizione di commercio elettronico si trova nella Comunicazione della Commissione europea n. 157 del 1997 (“Un’iniziativa europea in materia di commercio elettronico”) secondo cui: “lo svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività quali: la commercializzazione di beni o servizi per via elettronica; la distribuzione on-line di contenuti digitali; l’effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa; gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo delle pubbliche amministrazioni”.
Il commercio elettronico abbraccia una vasta gamma di attività.
- Il commercio elettronico diretto quando la conclusione e l’esecuzione del contratto avvengono interamente online
- il commercio elettronico indiretto quando l’esecuzione del contratto non avviene online, ma in via tradizionale tramite la consegna del bene materiale acquistato.
Nell’anno 2000 è stata emanata la Direttiva 2000/31/CE nota come la “Direttiva sul commercio elettronico” (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 31 dell’8 giugno 2000), relativa ad alcuni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.
La Direttiva affronta gli aspetti più discussi tra gli operatori del settore a ridosso degli anni 2000 ovvero lo stabilimento dei prestatori, le comunicazioni commerciali, i contratti per via elettronica, la responsabilità degli intermediari che trasmettono o registrano dati e la composizione extragiudiziale delle controversie.
La normativa italiana per vendere con e commerce
In Italia, in attuazione della Direttiva 2000/31 è stato emanato il D. Lgs. 70/2003 diretto a promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione, fra i quali il commercio elettronico. Il Decreto italiano riprende sostanzialmente il contenuto della Direttiva e contiene norme a garanzia del contraente in modo che possa fondare le sue decisioni contrattuali su scelte consapevoli in un clima di fiducia verso l’organizzazione di vendita. Per quelli che soni gli aspetti contrattuali di maggior rilievo, si segnalano gli art. 12 e 13 del D. Lgs. 70/2003 che disciplinano, rispettivamente, le informazioni dirette alla conclusione del contratto e l’inoltro dell’ordine.
Il prestatore di servizi della società dell’informazione ovvero il soggetto che fornisce un servizio deve, senza ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell’ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto nonché una serie di informazioni relative al bene o servizio, al prezzo, ai mezzi di pagamento, al recesso, costi di consegna e tributi applicabili.